Razionale: Si ipotizza una semplificazione per consentire una gestione sostenibile della transizione da AdC a ICD nella modalità più uniforme, anche prevenendo difformità di trattamento tra utenti e di applicazione della DGR 1138/2013.
In sintesi: i dati di reddito e di valutazione si prendono in considerazione alla scadenza della domanda (12°mese). Le ICD derivanti da AdC scadono il 31/12/2013.
Si individuano le modalità procedurale da seguire in base alla tipologia degli utenti (5 item) e una serie di casi generali.
Il contenuto di queste FAQ potrà essere oggetto di apposito provvedimento amministrativo per la formale adozione, qualora necessario.
9.1) Utenti beneficiari di Assegno di Cura (provenienti dalla banca dati ISEEnet).
Questi utenti, ai sensi della DGR 1338/2013 vanno tutti in registro della ICD senza passare per la graduatoria. Vengono rilevati unicamente coloro che durante il 2013 sono: deceduti, divenuti titolari di impegnativa di residenzialità extraospedaliera, trasferiti in altra regione. In questi casi l’ICD viene terminata il mese precedente l’evento se l’evento è avvenuto entro il giorno 14 (compreso) del mese, o con il mese dell’evento se avviene dal giorno 15 (compreso).
In dettaglio:
- Poiché non per tutti questi utenti è stato rilevato il nuovo ISEE nel corso del 2013 si stabilisce che l’ISEE per tutti gli ex AdC deve essere presentato entro il 31/12/2013. L’eventuale perdita dell’ICD per superamento della soglia ISEE presentato nel 2013 avverrà con decorrenza 1/1/2014. Pertanto il nuovo ISEE che ha sovrascritto nella procedura web il precedente ISEE verrà considerato con decorrenza 1/1/2014.
- I beneficiari di AdC percepiscono la tipologia di ICD prevista dalla DGR 1338/2013 a seconda della tipologia di AdC di provenienza (base e badanti --> ICDb; Alzheimer --> ICDm). Eventuali nuovi elementi di valutazione non sovrascrivono i precedenti (è ammessa la creazione di una nuova scheda) e, se comporteranno un cambio di ICD, verso ICD per bisogno inferiore o superiore, ciò avverrà dal 1/1/2014.
- Il cambio di bisogno assistenziale viene trattato prima del 2014 esclusivamente a fronte di una apposita nuova domanda di ICDm o ICDa.
- La DGR 1338 stabilisce che l’ICD dura un anno. Per gli utenti ex AdC si stabilisce convenzionalmente che la data di scadenza, per tutti (esclusi i casi sopra) è al 1/1/2014. Entro tale data dovranno essere verificati i requisiti di reddito e di valutazione per il mantenimento nel registro (senza passare per la graduatoria): a tale scopo vale la documentazione raccolta durante tutto il 2013.
9.2) Nuovi utenti che hanno presentato domanda su modello per AdC nel 2013 e su modello per ICD
Questi utenti saranno messi in graduatoria con competenza 2013. Non si sono verificati particolari problemi interpretativi.
In dettaglio:
- L’ISEE è validamente presentato nei seguenti casi: 1° semestre 2013 con i redditi 2011, e 2° semestre 2013 con i redditi 2012. Resta valida la norma per cui se nel 2° semestre l’ISEE è più favorevole è possibile presentarlo in sostituzione del primo.
- Queste ICD scadono dopo 12 mesi dall’emissione. A tale data (quindi nel corso del 2014) dovranno essere verificati i requisiti di reddito e di valutazione per il mantenimento nel registro (senza passare per la graduatoria).
9.3) Utenti che avevano presentato domanda per AdC prima del 2013, inseriti in ISEEnet ma non idonei nel secondo semestre 2012.
Sono casi nei quali la domanda di AdC è stata presa in carico dagli sportelli ed è ivi conservata, ma che non erano idonei ad entrare nelle graduatorie 2012 (in quanto potevano avere ISEE sopra soglia o dati di valutazione insufficienti). Questi nomi non sono stati caricati nella procedura provvisoria. Per essi nel corso del 2013 sono stati aggiornati e presentati agli sportelli i nuovi dati di reddito o di valutazione.
In dettaglio:
- Inserire ex novo la domanda come fossero nuovi utenti 2013. Poiché il modulo di domanda contiene una data antecedente il 2013, la data di domanda da inserire nella procedura è quella di aggiornamento della documentazione (data di protocollo dello sportello o, al limite, se non rilevata, data della documentazione presentata: data ISEE o data rivalutazione).
- Queste ICD scadono dopo 12 mesi dall’emissione. A tale data dovranno essere verificati i requisiti di reddito e di valutazione per il mantenimento nel registro (senza passare per la graduatoria).
9.4) Utenti che avevano presentato domanda per AdC nel secondo semestre 2012: tale domanda era valida, ma non era stata inserita dall’operatore nella procedura ISEEnet ed era in attesa delle procedure di conguaglio.
Queste domande (anche con lo scopo di tenere in considerazione il fatto che gli operatori, vigente il regime dell’AdC, potevano eccezionalmente contare sul conguaglio regionale nel primo semestre successivo) si considerano valide con decorrenza retroattiva non oltre il 1/07/2012.
A tale scopo la procedura ha previsto il campo ANNO DOMANDA, con la possibilità di inserire il valore 2012.
In dettaglio:
- Inserire ex novo la domanda come fossero nuovi utenti 2013, indicando ANNO DOMANDA=2012. Poiché il mancato inserimento non può che essere relativo al secondo semestre 2012, la data della domanda deve essere compresa tra 1/7/2012 e 31/12/2012.
- Queste ICD scadono il 1/1/2014. A tale data dovranno essere verificati i requisiti di reddito e di valutazione per il mantenimento nel registro (senza passare per la graduatoria).
9.5) Nuovi utenti che hanno presentato domanda su modello per ICD
In dettaglio:
- Domande di ICDa possono essere retroattive purché la data da di retroattività sia confermata dall’UVMD (o dal Distretto)
- Utenti con AdC (ICDb, m) possono far domanda di ICDa
9.6) Altri casi particolari
Esempi:
a) Domanda non pagate nel 1 semestre 2012,
b) Utenti AdC non presenti in pre-caricamento e deceduti nel 2013
c) Ecc..
Vanno gestiti amministrativamente con la Regione…
9.7) Casi generali
a) I requisiti non si perdono alla scadenza dei documenti (es. ISEE scaduto) ma solo qualora alla scadenza dell’ICD non vi siano più i requisiti.
b) Valutazioni:
I. E’ possibile inserire più di una valutazione NPI
II. Se viene apposto il flag demenza in scheda base ex AdC la domanda non si chiude se manca NPI. Qualora l’UVMD abbia deciso di non effettuare NPI, va comunque compilata la scheda mettendo tutti valori 0 e indicando l’eventuale data dell’UVMD. Questo caso verrà messo in graduatoria per l’ICDb
c) Cambio di residenza nel corso del 2013.
I. Per semplificazione le ICD verranno pagate al Comune che aveva in carico l’utente con l’AdC o che ha raccolto e inserito la domanda nel 2013.
II. I cambi di residenza verranno rilevati anche con il controllo sull’anagrafe regionale degli utenti.
III. Dal 1/1/2014 verranno modificate (o rese modificabili) le residenze. Si rammenta che la DGR 1448 stabilisce che in caso di mobilità le ICD permangono in carico alla ULSS emittente fino alla scadenza. Pertanto alla scadenza del 12 mesi verrà individuato un meccanismo di trasferimento con la procedura definitiva per la gestione delle ICD.
d) Decessi e trasferimenti fuori regione
I. Prima della formulazione dell’elenco dei beneficiari 2013 verrà eseguito un ulteriore ultimo allineamento con l’anagrafica regionale. Si consiglia comunque di verificare con le anagrafi comunali.
e) Obbligatorietà della persona di riferimento.
I. L’input di questi campi è stato reso facoltativo
f) Scadenza presentazione domande
I. Per le domande pervenute sia con modulistica ICD che AdC la scadenza è al 15/11/2013 al fine del calcolo delle graduatorie.
II. In considerazione con quanto detto al punto 9.1, poiché gli utenti ex AdC non passano per la graduatoria e mantengono l’ICD prevista, si consiglia di inserire entro il 15/11 le nuove domande e di aggiornare i valori delle prevaricate entro il 31/12/2013.
I. Verrà attivato a giori un apposito account, che verrà comunicato, che dovrà essere utilizzato per le domande relative all’ICD. L’account supporto |at| icdregioneveneto.it dovrà essere utilizzato esclusivamente per problematiche di tipo informatico e non amministrative o inerenti l’emissione delle ICD.