31) Cos’è cambiato relativamente ai contributi per l’ADI-SAD?I contributi per l’ADI-SAD continuano ad essere ripartiti alle Aziende ULSS per i servizi di assistenza tutelare in presenza di una anche minima componente sanitaria (come previsto dal DPCM sui LEA del 29 novembre 2001 e dalla DGR 3972/2002, attuativa del citato DPCM). Anche se identificati come ICD, le “ICDb ex ADI-SAD” sono destinate ai Comuni o agli enti delegati, confermando quanto previsto dalla programmazione regionale (DGR 39/2006). Il riparto del fondo ADI-SAD per il 2013 è stato fatto con il seguente criterio: 50% circa del riparto 2012 e 50% sulla base dell’indice di fabbisogno. Pertanto non vi è nessuna incompatibilità tra l’essere beneficiari di ICD ed essere destinatari di assistenza SAD finanziata con le ICDb ex ADI-SAD. L'accesso alle prestazioni finanziate con le ICD ex ADi-SAD è soggetto alle regolamentazioni della programmazione locale (anche per quanto riguarda il requisito reddituale) e non è soggetto al controllo con check list in quanto si tratta di prestazioni e non di contributi economici.
32) Come devono essere ripartite ai Comuni le risorse per il 2013?L'esecutività del testo seguente potrà avvenire solo a seguito di apposito provvedimento (*) Le risorse 2013 vanno ripartite direttamente dalle Aziende ULSS ai comuni con il criterio previsto dalla DGR 3562/2010, che qui si riassumono: - 65% della disponibilità va ripartito in proporzione al contributo regionale assegnato nel 2012, e in misura non superiore al 65% della spesa sostenuta dall'ente locale nel 2012;
- 35% della disponibilità va ripartito in proporzione al numero di utenti dell'ADI nel 2012.
- Si considera non più necessaria la misurazione degli indicatori di copertura assistenziale degli operatori, in quanto la DGR 39/2006 ne ha previsto l’utilizzo “in sede di prima attuazione”.
(*) da definire
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