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SEZIONE 6 - ICDb ex ADI-SAD


31) Cos’è cambiato relativamente ai contributi per l’ADI-SAD?

I contributi per l’ADI-SAD continuano ad essere ripartiti alle Aziende ULSS per i servizi di assistenza tutelare in presenza di una anche minima componente sanitaria (come previsto dal DPCM sui LEA del 29 novembre 2001 e dalla DGR 3972/2002, attuativa del citato DPCM). 
Anche se identificati come ICD, le “ICDb ex ADI-SAD” sono destinate ai Comuni o agli enti delegati, confermando quanto previsto dalla programmazione regionale (DGR 39/2006).
Il riparto del fondo ADI-SAD per il 2013 è stato fatto con il seguente criterio: 50% circa del riparto 2012 e 50% sulla base dell’indice di fabbisogno.
Pertanto non vi è nessuna incompatibilità tra l’essere beneficiari di ICD ed essere destinatari di assistenza SAD finanziata con le ICDb ex ADI-SAD.
L'accesso alle prestazioni finanziate con le ICD ex ADi-SAD è soggetto alle regolamentazioni della programmazione locale (anche per quanto riguarda il requisito reddituale) e non è soggetto al controllo con check list in quanto si tratta di prestazioni e non di contributi economici.
Allegato A al Decreto 149/2013, punto 2

32) Come devono essere ripartite ai Comuni le risorse per il 2013?

L'esecutività del testo seguente potrà avvenire solo a seguito di apposito provvedimento (*)
Le risorse 2013 vanno ripartite direttamente dalle Aziende ULSS ai comuni con il criterio previsto dalla DGR 3562/2010, che qui si riassumono:
  1. 65% della disponibilità va ripartito in proporzione al contributo regionale assegnato nel 2012, e in misura non superiore al 65% della spesa sostenuta dall'ente locale nel 2012;
  2. 35% della disponibilità va ripartito in proporzione al numero di utenti dell'ADI nel 2012.
  3. Si considera non più necessaria la misurazione degli indicatori di copertura assistenziale degli operatori, in quanto la DGR 39/2006 ne ha previsto l’utilizzo “in sede di prima attuazione”.
(*) da definire