19) E’ necessario rendicontare le spese sostenute con l’ICD?
L’ICD costituisce una risposta a un bisogno assistenziale nell’ambito delle ADL e iADL, che viene emessa a fronte di un bisogno e di una verifica delle possibilità economiche della persona e/o della sua famiglia. Di norma la risposta viene fornita dalla famiglia o nelle modalità previste dal progetto personalizzato. L’eventuale rapporto con l’assistente familiare o personale trova già la sua disciplina nella normativa vigente in materia di lavoro. Lo scopo dell’ICD non è “risarcire” i costi sostenuti, ma aiutare a rispondere a un bisogno.
Pertanto, per le ICDb, ICDm e ICDa non vengono richieste le documentazioni delle spese effettuate, ma si va a verificare con periodicità che il contenuto assistenziale sia stato erogato. Qualora la verifica (condotta con check list) segnali una cattiva assistenza, l’esito non è automaticamente la perdita del contributo. Le soluzioni possono essere le seguenti:
• una necessaria maggiore attenzione/presa in carico da parte dei servizi;
• la conversione del contributo economico in servizi diretti alla persona;
• la convocazione di una UVMD ad hoc per l’esame delle criticità rilevate nel corso dei controlli, anche, su eventuale proposta dei componenti dell’UVMD, per le ICDb.
La decisione di sospendere il contributo (anche qualora trattasi di ICDb) può essere valutata e presa solo all’interno della UVMD.
Per le ICDp e ICDf, nell’ambito della disabilità, la valutazione dell’esito del progetto viene fatta dall’UVMD di verifica sulla base degli obiettivi e dei risultati attesi del progetto personale di assistenza. Peraltro l’allegato D della DGR 1338/2013 prevede la rendicontazione delle spese mensili delle ICDf. Per analogia può essere prevista anche per le ICDp.
20) Chi provvede a compilare la check list di valutazione?
La DGR 1338/2013 prevede che l’operatore domiciliare (*) (addetto all’assistenza, OSS, infermiere) o l’assistente sociale – per esteso tutti gli operatori territoriali o distrettuali – sono incaricati di formulare domande ed accedere ai luoghi dove vengono accudite le persone (es. camera da letto, bagno), tenuti i farmaci e dove vengono conservati i cibi e gli alimenti (frigo, dispensa). La valutazione dell’adeguatezza è soggettiva e deve essere utilizzata solo per eventuale innesco di rivalutazione dei bisogni e del piano assistenziale della persona (ex. UVMD) da concordarsi con il case manager (assistente sociale, MMG, responsabile cure primarie del distretto).
Il controllo, in altre parole, non deve essere di tipo ispettivo, ma ispirato al buon senso e finalizzato ad una migliore presa in carico dell’utente.
(*) Nell’Allegato A della DGR 1338/2013 il riferimento a “operatori distrettuali” va inteso a “operatori domiciliari”.
21) Con che frequenza viene somministrata la check list di valutazione?
La DGR 1338/2013 prevede una frequenza almeno trimestrale, e comunque nell’ambito degli accessi di ADI o di operatori domiciliari.
22) La check list di valutazione vale anche per le ICDp e le ICDf?
No. Il titolo (pagina 3 dell’Allegato B della DGR 1338/2013) si riferisce alle ICDb, ICDm e ICDa e non alle ICD in ambito disabilità.
Con apposito provvedimento provvederemo perciò a correggere il titolo del paragrafo 6 del modulo di domanda (dove sono erroneamente indicate due volte le ICDb) e la nota con l’asterisco * in coda alla check list (va tolta l’indicazione delle ICDp). Inoltre va tolta la frase relativa alla check list nel paragrafo 4.3 dell’Allegato A della DGR 1338/2013.