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SEZIONE 2 - Valutazioni


12) Quali regole si seguono per la compilazione della SVaMA semplificata? 

La SVaMA semplificata segue le regole di compilazione definite con la DGR 2372/2011, Allegato E, salvo l’attribuzione del punteggio per il supporto della rete sociale, che viene invertito, come spiegato in DGR 1338/2013.
Allegato A al Decreto 149/2013, punto 3

13) E’ possibile utilizzare il modulo per l’AdC anche successivamente la pubblicazione della DGR 1338/2013? 

No, salvo iter già in corso (le domande eventualmente presentata con la vecchia modulistica sono comunque valide). La procedura informatica provvisoria conterrà un apposito algoritmo per valutare le domande pervenute in relazione alla cronologia e per equiparare i punteggi della scheda base alla SVaMA semplificata o completa. Il punteggio NPI non è invece stato modificato.

14) Ogni quanto devono essere eseguite le ri-valutazioni? E con quali finalità?

Il periodo di validità delle valutazioni (SVaMA e NPI), per tutte le tipologie di ICD, è stato definito in 12 mesi dalla DGR 1338/2013.
Con la DGR 164/2014 la validità degli strumenti di valutazione è stata così ridefinita in via provvisoria, in una logica di sostenibilità del sistema:
  • SVaMA ordinaria o semplificata: 48 mesi
  • NPI: 18 mesi

Lo scopo  delle rivalutazioni è misurare la qualità e gli esiti dell’attività assistenziale domiciliare ottenuta anche tramite l’ICD. A titolo di rivalutazioni possono essere utilizzate anche valutazioni multidimensionali (non più vecchie di 6 mesi) eventualmente eseguite per l’accesso ad altre tipologie di servizi.
Allegato A al Decreto 149/2013, punto 1

15) Quali sono i requisiti minimi per il rinnovo dell’ICD? 

Il rinnovo dell’ICD è subordinato al mantenimento del requisito reddituale (ISEE).  Per le ICDm e ICDa, qualora non vi siano accessi di professionisti in Cure Domiciliari, il requisito si intende comunque soddisfatto con la registrazione dell’ICD come prestazione domiciliare. A tale scopo saranno inoltrate opportune indicazioni.
Allegato A al Decreto 149/2013, punto 3.2

16) Quale tipo di demenza viene preso in considerazione?

La DGR 1338/2013 si riferisce a tutte le demenze con disturbi del comportamento con esclusione dei pazienti esclusivamente psichiatrici, per i quali sono previste altre linee di intervento da parte della programmazione, attraverso il Dipartimento per la Salute mentale. L’ICDm è riferita al bisogno assistenziale e non solo alla malattia che ha portato al bisogno stesso.
Allegato A al Decreto 149/2013, punto 3.2

17) Cosa  accade se con la ri-valutazione si verifica un minor bisogno assistenziale?

Per l'anno 2013 (considerando la fase di transizione dall'Assegno di Cura alle ICD), la ri-valutazione che rileva un minor bisogno assistenziale non comporta il passaggio ad un livello inferiore. Sulla scorta dei dati che verranno rilevati verrà ponderata e definita con ulteriore provvedimento la possibilità di modificare d'ufficio l'ICDm in ICDb qualora la ri-valutazione verifichi un minor bisogno assistenziale (ad esempio la perdita di disturbi del comportamento).
Allegato A al Decreto 149/2013, punto 1

18) E’ obbligatoria la presenza del MMG in UVMD per l’ICD?

La composizione dell’UVMD per le ICD segue le regole regionali in materia di UVMD, dove è prevista la presenza del medico.