1) Modulo di domanda. A chi spetta la scelta del tipo di ICD?La scelta del tipo di ICD viene in genere effettuata dall’utente, ma il personale del punto di accesso (punto unico, sportello integrato, sportello distrettuale, servizio sociale comunale) deve poter suggerire il percorso più appropriato a seguito di breve approfondimento nel colloquio di ascolto del problema e comunque esamina la documentazione allegata all’atto della presentazione. La presentazione della domanda avviene tramite la consegna del modulo di domanda correlata della scheda ISEE e della SVaMA semplificata sottoscritta dal MMG e dall’Assistente sociale. Se il medico segnala la presenza di disturbi del comportamento (punteggio 2 o 3 per problemi comportamentali) allora si avvia la procedura di UVMD e la compilazione della SVaMA completa da parte di tutti i professionisti tenuti a compilarla. Allo stesso modo se il medico segnala elevate necessità di assistenza sanitaria (punteggio 3 per elevata necessità di assistenza sanitaria). Allegato A al Decreto 149/2013, punto 3.4 2) Sono possibili altre modalità di pagamento?La procedura prevede solo l’accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario o al legale rappresentante. Per le persone già beneficiarie di Assegno di Cura, si mantiene la modalità di pagamento preesistente. L'esecutività del testo seguente potrà avvenire solo a seguito di apposito provvedimento (*): La DGR 1338/2013 ha previsto che il pagamento sia effettuato al beneficiario o al legale rappresentante, in considerazione del fatto che tutti i beneficiari ricevono su conto corrente il pagamento dell’indennità di accompagnamento (IdA). Tuttavia l’IdA viene erogata dall’INPS anche su Libretto Postale, sula quale non è possibile alcun accredito da parte di altre amministrazioni. Inoltre non viene più eseguito dalle banche il controllo tra intestatario del C/C e IBAN. Non ritenendo opportuno obbligare i richiedenti (non ancora beneficiari) ad accendere un nuovo C/C, verrà proposta una modifica alla DGR 1338/2013 prevedendo che l’accredito possa essere effettuato - esclusivamente via IBAN - anche sul C/C di un familiare o di una persona delegata al momento della domanda. (*) Allegato A al Decreto 149/2013, punto 7 3) In caso di decesso dell’utente, a chi viene pagata l’ICD?L’individuazione dell’erede viene effettuata dall’amministrazione pagante. Sarà resa disponibile a breve la modulistica da utilizzare se non già prevista nell’ambito di altre procedure dell’amministrazione erogante. 4) Per il passaggio dall’AdC all’ICD deve essere verificato il mantenimento dei requisiti di accesso?Si. A fini del mantenimento dell’ICD occorre mantenere l’ISEE sotto la soglia prevista. 5) Perché l’AdC “Badante” è stato convertito in ICDb, di valore inferiore?Perché le ICD rispondono a un bisogno assistenziale misurato con SVaMA e non sono un “rimborso” dei costi per l’assistenza. Gli utenti che fino al 2012 avevano un contributo AdC “Badante” che possano rientrare nella tipologia ICDm devono fare apposita richiesta di rivalutazione ai fini dell’inserimento nella graduatoria delle ICDm. Nel frattempo conservano l’ICDb se mantengono i requisiti di accesso (ISEE). 6) E’ possibile richiedere una ICD per maggiore bisogno assistenziale se si è già titolari di una ICD?Se l’utente ritiene che si sia aggravata la situazione di bisogno è possibile far presentare una richiesta di ICD per maggiore bisogno assistenziale, che attiverà il percorso di rivalutazione (indicativamente con SVaMA semplificata come indicato nel punto 1). In attesa di rivalutazione e di assegnazione della nuova ICD l’utente continua a percepire l’ICD già assegnatagli. 7) I beneficiari di ICD già AdC non hanno sottoscritto la check list di valutazione. Come vengono informati della nuova modalità di controllo?Con l’erogazione del contributo 2013 verranno informati con una lettera che conterrà in allegato l’informativa in merito alla check list ed un aggiornamento dell’informativa in materia di privacy. Qualora non intendano accettare la condizione possono entro 30 giorni comunicare la rinuncia all’ICD. Diversamente la check list e l’informativa si intendono accettate. 8) Il beneficiario di ICD può accedere privatamente a un centro residenziale per anziani mantenendo la titolarità dell’ICD?Si. In questa situazione il centro residenziale viene eletto a domicilio delle persona. In questa situazione viene sospeso il controllo con check list, che si intende assorbito dalla presenza dei requisiti di autorizzazione all’esercizio della struttura accogliente. 9) E se accede con quota di rilievo sanitario a una struttura di ricovero residenziale?Questa situazione comporta: a. la decadenza dell’ICD o la sospensione transitoria se il ricovero extraospedaliero è a tempo determinato. b. In caso di ricovero in struttura ospedaliera o per cure intermedie, l’ICD è sospesa a partire dal primo giorno del secondo mese di ricovero e viene riattivata dal mese successivo a quello di rientro. 10) E’ possibile cumulare l’ICD con l’impegnativa per il Centro Diurno?Per quanto riguarda la semiresidenzialità è stato evidenziato che in diverse situazioni il Piano Assistenziale Individuale in passato ha previsto contestualmente sia l’inserimento in Centro Diurno che l’emissione dell’Assegno di Cura. Si ritiene che tale scelta sia ammissibile anche per le ICDb e ICDm, lasciando la valutazione dei singoli casi ai soggetti preposti nel territorio. Allegato A al Decreto 149/2013, punto 6 Pertanto non va considerato quanto precedentemente scritto in queste FAQ: Per garantire pari opportunità di accesso a più utenti, il cumulo è consentito solo in caso di frequenza del Centro Diurno a tempo parziale (indicativamente meno di 3 giorni a settimana o meno di 5 ore al giorno). 11) Se non ci sono impegnative libere nell’ambito della tipologia richiesta, è possibile, qualora vi sia disponibilità, accedere temporaneamente ad impegnative di valore inferiore?Stiamo studiando una soluzione di tipo informatico e organizzativo per il 2014. |
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